PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate:

          a) a introdurre un sistema obbligatorio di tracciabilità della materia prima impiegata nei processi produttivi;

          b) a tutelare il consumatore finale garantendo la sicurezza e la trasparenza delle singole fasi del processo produttivo;

          c) a prevedere mezzi di presentazione e di documentazione dei prodotti in grado di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli in relazione all'origine e alle caratteristiche del prodotto che consuma;

          d) a valorizzare la filiera attraverso la ricostruzione e la documentazione del percorso seguito da ciascun prodotto nelle fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

          e) ad attribuire ai consumatori finali, tramite le loro associazioni di rappresentanza, un ruolo di controllo in ordine alla presentazione dei prodotti.

Art. 2.

      1. Per sistema obbligatorio di tracciabilità si intende l'insieme di atti e di procedure diretti ad assicurare la conoscenza del luogo di origine o di provenienza di un prodotto, nonché a garantire la trasparenza delle tecniche e dei processi produttivi.
      2. La conoscenza del luogo di origine o della materia prima è assicurata mediante l'utilizzazione di strumenti di identificazione documentale o l'apposizione di specifici dati di riconoscimento che consentono l'individuazione, adeguata e trasparente,

 

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delle fasi di produzione, raccolta, trasformazione, confezionamento, distribuzione e commercializzazione di un prodotto.
      3. La trasparenza delle tecniche e dei processi produttivi è assicurata mediante la documentazione delle precauzioni adottate da ciascuna impresa della filiera, in ordine alle fasi esercitate, per garantire la sicurezza, per prevenire effetti dannosi per la salute umana e l'ambiente nonché per consentire scelte consapevoli da parte del consumatore finale.

Art. 3.

      1. Ciascuna impresa della filiera predispone, per le fasi esercitate, un sistema di tracciabilità certificabile da parte di organismi di controllo riconosciuti dall'Unione europea.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 sono vietate la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti per i quali non è stato adottato il sistema obbligatorio di tracciabilità.

Art. 4.

      1. In ciascuna fase della filiera, gli imprenditori che applicano il sistema obbligatorio di tracciabilità sono tenuti a conformare la propria attività a princìpi etici, con particolare riguardo alla tutela dei lavoratori, in specie dei minori, allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente.
      2. Il rispetto dei princìpi etici di cui al comma 1 è documentato secondo un piano di controllo validato da organismi terzi riconosciuti dall'Unione europea, al fine dell'ottenimento della certificazione etica del prodotto.

Art. 5.

      1. La presentazione del prodotto finito nelle fasi di distribuzione e di commercializzazione deve rispettare il diritto del

 

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consumatore finale ad un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità.
      2. Fatte salve le disposizioni specifiche della legislazione vigente in materia, nell'etichettatura e negli altri strumenti di identificazione di un prodotto è riportato, in modo da essere facilmente compreso e da non indurre in inganno il consumatore, il luogo di origine o di provenienza della materia prima ed è garantita la ricostruzione del percorso seguito dal prodotto attraverso le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Art. 6.

      1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio del sistema obbligatorio di tracciabilità della filiera dei prodotti, di seguito denominato «Osservatorio».
      2. L'Osservatorio è composto da cinque rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante nominato dal Ministero delle attività produttive, scelto tra esperti della materia.
      3. L'Osservatorio è istituito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, ed è presieduto da un rappresentante eletto tra i componenti designati dalle associazioni di categoria di cui al comma 2.
      4. All'Osservatorio sono conferiti compiti di controllo sulla presentazione e sull'etichettatura dei prodotti al fine di verificare l'adeguatezza dell'informazione.
      5. L'Osservatorio, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Ministro delle attività produttive una relazione sullo stato di attuazione del sistema obbligatorio di tracciabilità.
      6. I finanziamenti necessari al funzionamento dell'Osservatorio sono posti a carico degli ordinari stanziamenti annuali iscritti nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

 

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Art. 7.

      1. L'Osservatorio promuove campagne di informazione finalizzate alla divulgazione delle disposizioni di cui alla presente legge e, in particolare, ai benefìci derivanti dall'attuazione del sistema obbligatorio di tracciabilità per quanto concerne la sicurezza dei consumatori.
      2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro, alla quale si fa fronte mediante corrispondente utilizzazione dei premi non ritirati del lotto, delle lotterie, dei concorsi, delle scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato.

Art. 8.

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro delle attività produttive e sulla base della relazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 6, comma 5, presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 9.

      1. Chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato prodotti, a decorrere dal 1o gennaio 2007, è tenuto a fornire campioni dei medesimi prodotti a richiesta degli organi incaricati della vigilanza e dei controlli ai sensi dell'articolo 6 e delle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 10.

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, a decorrere dal 1o gennaio 2007, chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato prodotti per i quali non è stato adottato il sistema di tracciabilità è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 2.500 euro a 5.000 euro.

 

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      2. L'irrogazione delle sanzioni per l'illecito di cui al comma 1 comporta comunque la confisca dei prodotti e la pubblicazione del provvedimento, a spese dell'interessato, su due giornali di cui uno a diffusione nazionale.
      3. Nei casi di particolare gravità può essere disposta la sospensione della produzione e della commercializzazione fino a dodici mesi limitatamente ai prodotti interessati.

Art. 11.

      1. Il Ministro delle attività produttive, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione, recante le modalità specifiche relative all'etichettatura e ai sistemi di controllo della tracciabilità della filiera.